Clariscience: La pubblicità dei dispositivi medici – Parte 2

A differenza di quella destinata a promuovere altri beni, la pubblicità dei dispositivi medici è disciplinata da norme che pongono limiti stringenti e diversi a seconda che il destinatario del messaggio pubblicitario sia un consumatore finale o un operatore sanitario.

Nel precedente articolo abbiamo trattato la pubblicità in termini generali, riportato le norme che la regolano e abbiamo guardato la vicino la pubblicità rivolta agli operatori sanitari.

Oggi trattiamo la pubblicità destinata al consumatore, la pubblicità sottoposta ad autorizzazione e l’advertising su Facebook.

La pubblicità destinata al consumatore finale

Ricordiamo che il principio fondante della pubblicità in ambito sanitario è la tutela dell’utente finale.

A seconda dei casi, la pubblicità può essere libera, soggetta ad autorizzazione o addirittura vietata.

La pubblicità è libera quando promuove dispositivi medici non soggetti a prescrizione medica e quando vengono promosse caratteristiche che rientrano nell’area della libera scelta del cliente. L’esempio tipico è quello delle montature per occhiali.

La pubblicità è sottoposta ad autorizzazione per molti dispositivi, tra cui: lenti a contatto, profilattici, cerotti disinfettanti. In questi casi è spesso richiesto l’inserimento di informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

La pubblicità è vietata nel caso di dispositivi vendibili unicamente dietro prescrizione medica o che necessitano dell’assistenza di un medico per essere utilizzati.

 

La pubblicità sottoposta ad autorizzazione

L’azienda fabbricante o responsabile dell’immissione in commercio di un prodotto deve chiede l’autorizzazione a effettuare pubblicità sanitaria presentando una domanda contenente le informazioni relative all’azienda stessa, al prodotto che desidera pubblicizzare, al tipo di pubblicità e al mezzo che vuole utilizzare.

 

Importante: ogni domanda può riferirsi a un solo messaggio, ossia a un unico testo, anche se destinato a più mezzi di diffusione.

Ad esempio, se si vuole utilizzare lo stesso messaggio per un cartello in farmacia e per una rivista, si presenterà una sola domanda.

 

Un messaggio può pubblicizzare può prodotti, purché la titolarità di tutti i prodotti pubblicizzati appartenga alla stessa Ditta inserzionistica o almeno la stessa Ditta inserzionistica ne sia responsabile dell’immissione in commercio. In tal caso, sarà quest’ultima a presentare la domanda di autorizzazione.

 

Un messaggio può pubblicizzare può prodotti purché questi appartengano alla stessa

categoria merceologica e siano finalizzati alla stessa destinazione d’uso o al trattamento della stessa categoria di patologie.

 

La pubblicità su Facebook

Anche la pubblicità sul social network Facebook è regolata nei dettagli; il riferimento normativo è l’integrazione delle linee guida per la pubblicità dei dispositivi medici, dispositivi medico- diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici su Facebook del 24 ottobre 2019.

1. Pagine Facebook aziendali, di prodotto o brand: sono ammesse a condizione che per tutti i contenuti in esse pubblicati siano disabilitate le funzionalità “commenta” e le reazioni (like, emoticon) e che sia riportato il disclaimer “Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti.”. I post in esse pubblicati aventi contenuto di pubblicità sanitaria saranno soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute. A tal fine e per consentirne una adeguata valutazione, tutti i post pubblicati nella pagina, compresi quelli a contenuto scientifico, dovranno essere depositati, ad esclusione di quelli relativi alla pubblicità istituzionale e/o relative ad operazioni promozionali non soggette ad autorizzazione nonché ai prodotti la cui pubblicità al pubblico non è sottoposta all’autorizzazione ministeriale. Sono ammesse le funzioni che consentono di seguire la pagina.

2. Pagine Facebook aziendali tematiche che trattano tematiche diverse dalla pubblicità istituzionale e/o di prodotto/ brand

2.1 Sono ammesse e non richiedono autorizzazione ministeriale laddove non contengano alcun contenuto pubblicitario sanitario sui dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medicochirurgici.

2.2 Laddove su queste pagine siano pubblicati anche contenuti pubblicitari sanitari sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, o su altri prodotti la cui pubblicità al pubblico sia sottoposta all’autorizzazione ministeriale, per tutti i contenuti in esse pubblicati dovranno essere disabilitate le funzionalità “commenta” e le reazioni (like, emoticon) e dovrà essere riportato il disclaimer “Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”. I post in esse pubblicati, aventi contenuto di pubblicità sanitaria saranno soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute. A tal fine e per consentirne una adeguata valutazione, tutti i post pubblicati nella pagina compresi quelli a contenuto scientifico, dovranno essere depositati, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti la cui pubblicità al pubblico non è sottoposta all’autorizzazione ministeriale.

3. Modalità di realizzazione, visualizzazione e fruizione dei post Facebook

3.1 Post contenenti testo e immagini/video: laddove il post contenga testo, questo deve essere sottoposto nella sua interezza all’approvazione del Ministero. È consentito che oltre al testo il post contenga anche una o più immagini/video e che includa un link che dal post pubblicitario o inserzione sponsorizzata su Facebook conduca a una pagina Facebook aziendale o Istituzionale o ad un sito web autorizzato.

3.2 Post contenenti gallerie di immagini/ video: laddove il post contenga gallerie di immagini/ video, queste sono consentite a condizione che tutte le immagini ed i video siano immediatamente visualizzabili nell’anteprima del post. 2 Eventuali modifiche all’ordine di pubblicazione delle immagini/video o eliminazione di alcune immagini/video sono consentite senza bisogno di ulteriori approvazioni del Ministero, salvo che la Sezione non ritenga che le suddette modifiche nella galleria debbano essere sottoposte ad una nuova valutazione.

3.3 Post contenenti testo e gallerie: in questi casi si applicano congiuntamente le regole previste per ciascuna tipologia di post.

3.4 Post contenenti “Caroselli” di Immagini/ Video: sono consentiti a condizione che ciascuna immagine/video contenuto nel “Carosello” rispetti quanto previsto per la pubblicità al pubblico sui dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici. Il “Carosello” andrà sottoposto all’approvazione del Ministero anche se contiene immagini/video già precedentemente singolarmente approvati. Nella prima immagine del Carosello deve comparire una rappresentazione grafica del prodotto e/o la seguente dicitura “materiale promozionale di dispositivo medico/ presidio medico-chirurgico”.

3.5 Post contenenti “Canvas”: il “Canvas” consiste in una sequenza di contenuti multimediali (immagini, testi, video) fruibili dall’utente interessato. Il “Canvas” è consentito a condizione che i suoi contenuti e struttura siano sottoposti all’approvazione del Ministero. Nella prima immagine del “Canvas” deve comparire una rappresentazione grafica del prodotto e/o la seguente dicitura “materiale promozionale di dispositivo medico/presidio medico-chirurgico”.

4. Piano editoriale: modalità sperimentale attraverso cui sottoporre al Ministero della Salute l’autorizzazione alla pubblicità sulle Pagine Facebook aziendali, di prodotto o brand. Per ciascuna pagina Facebook le aziende potranno sottoporre non prima di quarantacinque giorni dal precedente deposito un piano editoriale per singolo prodotto, composto da massimo dieci post di pubblicità sanitaria, soggetto unitamente all’indicazione della pagina Facebook su cui verranno pubblicati. I post di testo non devono superare le settanta parole. Le tariffe sono applicate per piano editoriale.

5. Utilizzo della piattaforma Messenger: è consentito l’utilizzo della piattaforma Messenger per l’inserzione di messaggi sponsorizzati, previamente autorizzati, a condizione che siano disabilitate le funzionalità di interattività (commenta, condividi, reazioni like, emoticon).

Come inviare la domanda di autorizzazione?

POSTA TRADIZIONALE

a: Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico

Ufficio 2 – Attività farmaceutica

Viale Giorgio Ribotta, 5

00144 ROMA

 

PEC

a: dgfdm@postacert.sanita.it – oggetto: DM-PUB-A01

 

E-MAIL

a: dgfdm@postacert.sanita.it – oggetto: DM-PUB-A01

 

CONSEGNA A MANO

presso: Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, tutti i giorni escluso sabato e festivi dalle ore 8.00 alle ore 16.00

 

Tempi, costi e modalità di pagamento

L’autorizzazione o la non autorizzazione vengono comunicate tramite posta tradizionale entro 45 giorni dalla data di accettazione della domanda da parte del Ministero della Sanità o dalla data ricezione della documentazione trasmessa via PEC.

La tariffa è di 368,30 euro per ciascun testo, per ciascun prodotto e per ciascun mezzo di diffusione.

Esempio:

1 testo x 1 prodotto x 1mezzo di diffusione = 1x1x1x 368,30 = 368,30 €

2 testi x 1 prodotto x 3 mezzi di diffusione = 2x1x3x 368,30 = 2.209,80 €

Per ogni messaggio va aggiunta una marca da bollo da 16 €,

oltre a una, sempre dello stesso valore, per la domanda.

 

BONIFICO BANCARIO

Istituto Bancario: Poste Italiane S.P.A.

Intestatario del C/C: Tesoreria provinciale dello Stato sez. di Viterbo

IBAN: IT24F07601 14500000060413416

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Causale: Pubblicità sanitaria (nome ditta, nome prodotto,

mezzo di diffusione, eventuale numero protocollo azienda)

 

BOLLETTINO POSTALE 

Conto Corrente: 60413416

Intestatario del C/C: Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Viterbo

Causale: Pubblicità sanitaria(nome ditta, nome prodotto,

mezzo di diffusione, eventuale numero protocollo azienda).

Per altre informazioni, visita il sito del Ministero della Salute