TAR Lazio n. 4493/2024
Il Tribunale Amministrativo del Lazio sancisce che l’obbligo di rispettare i criteri minimi ambientali derivi da una norma imperativa e cogente. Ciò significa che se la Stazione Appaltante omette d’inserire nella legge di gara tale regola, la lacuna viene colmata attraverso il meccanismo di integrazione automatica.
Nel caso di specie un Consorzio impugnava l’aggiudicazione del concorrente primo graduato, sostenendo che la lex specialis non avesse affatto ricompreso tra gli oneri dei concorrenti anche la necessaria osservanza dei CAM.
A ben vedere però la critica era rivolta unicamente al bando e dunque alla gestione della legge di gara da parte della Stazione Appaltante, e non alla mancanza di requisiti in capo alla prima graduata.
I Giudici hanno considerato dunque il ricorso irricevibile in quanto non avendo il Consorzio specificato se e quali fossero le discrepanze tra I CAM e l’offerta della prima graduata, non avrebbe potuto limitarsi a criticare il ricorrente unicamente il contenuto del bando.
Se dunque le doglianze riguardavano solo ed esclusivamente il “difetto” della legge di gara, questo avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepito, e dunque impugnato a suo tempo il bando, e non attendere l’aggiudicazione di altro concorrente.
Al netto di quanto sopra, in ogni caso, probabilmente l’impugnazione del bando, anche ove fosse avvenuta tempestivamente, sarebbe stata del tutto inutile in quanto secondo i Giudici essendo il rispetto dei CAM, e dunque tale regola sempre presente e valida anche ove non scritta, non avrebbe comportato un reale impedimento alla partecipazione della gara o alla formulazione di una corretta offerta.
Avv. Gianluca Seminara
Avv. Adriano Colomban