“Integrazione sostanziale delle offerte: soccorso istruttorio sotto la lente del Consiglio di Stato” a cura dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5016 del 04/06/2024

È noto che la stazione appaltante possa richiedere chiarimenti o integrazioni documentali ai concorrenti al fine di garantire la massima partecipazione possibile, così evitando esclusioni per vizi formali sanabili.

Il caso in esame riguardava una gara in ambito sanitario per la fornitura di un sistema automatizzato (dispositivi per indagini diagnostiche). La questione centrale atteneva alla legittimità o meno dell’uso del soccorso istruttorio al fine di poter richiedere la S.A. chiarimenti ed integrazioni sulle offerte di due concorrenti.

In particolare la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio per richiedere chiarimenti e integrazioni documentali al prima e alla seconda classificata, e dunque un maggior dettaglio di tutti i codici prodotti/dispositivi senza prezzo, oltre a delle schede tecniche sui prodotti offerti.

La terza classificata impugnava l’aggiudicazione sostenendo che le prime due classificate avrebbero dovuto essere escluse proprio a causa delle carenze originarie nelle loro offerte tecniche le quali, al contrario, sarebbero state illegittimamente sanate tramite il soccorso istruttorio. La tesi si riferiva al fatto che le carenze avrebbero in realtà riguardato elementi essenziali dell’offerta.

Di diverso avviso sia il Tribunale di primo grado che il Consiglio di Stato chiamato a dirimere la questione in appello.

Se da un lato è vero che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze che riguardano elementi essenziali dell’offerta, lo è altrettanto il fatto che tale divieto non operi se utilizzato per chiarire o integrare elementi non essenziali.

I giudici hanno privilegiato una lettura sistematica e complessiva della lex specialis, stabilendo che la mancanza di alcune informazioni non avrebbe dovuto comportare l’esclusione. Mentre infatti la ricorrente sosteneva che la lex specialis avesse messo sullo stesso piano tanto la relazione tecnica richiesta in gara, le schede tecniche, ed il format di codifica dei prodotti, e che dunque tutti questi elementi fossero essenziali e non integrabili a posteriori, il Consiglio di Stato ha ritenuto invece valevole altra interpretazione.

Primo: l’omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell’offerta non legittima l’immediata esclusione del concorrente pur se definita “essenziale” dalla lex specialis, dovendosi privilegiare una lettura complessiva e sistematica dell’intera normativa di gara.

Secondo: i documenti di cui era richiesta integrazione erano, a detta dei Giudici, meramente “complementari”; ciascuno esprimeva propri aspetti e dati dell’offerta tecnica, ma solo in relazione ai materiali di consumo, e non con riguardo alle attrezzature e dispositivi che invece erano propriamente indicate nella relazione tecnica, la quale sembrava essere il solo documento chiamato ad assolvere la funzione di consentire alla commissione incaricata di valutare le offerte e di verificare il rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste oltre che d’apprezzare le eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto alle prescrizioni del capitolato.

Se ne ricava, pertanto, che tutti gli elaborati chiamati ad integrare la documentazione tecnica possono astrattamente concorrere, in misura equivalente, almeno sul piano formale, alla definizione ed illustrazione delle caratteristiche dei singoli prodotti e alla valutazione qualitativa e di merito circa la rispondenza e conformità ai parametri tecnici richiesti.

Pertanto il soccorso istruttorio, come applicato nel caso in esame, ha rispettato i principi stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza, consentendo alle concorrenti di chiarire e integrare la documentazione senza alterare l’essenza delle loro offerte tecniche.

Avv. Adriano Colomban

 

Abstract:

prevalenza della sostanza sulla forma in tema di soccorso istruttorio. Tutti gli elaborati chiamati ad integrare la documentazione tecnica possono astrattamente concorrere alla definizione ed illustrazione delle caratteristiche dei singoli prodotti nonché alla valutazione qualitativa e di merito sulla rispondenza e conformità ai parametri tecnici richiesti in gara.