Il Regolamento dei Dispositivi Medici 2017/745, pubblicato il 5 maggio 2017, entrato in vigore il 25 maggio 2017 e la cui applicabilità era inizialmente prevista per il 26 maggio 2020, è stato voluto dalla Commissione Europea al fine di “sostituire” la Direttiva 93/42/CEE, e le sue successive modificazioni, e – ovviamente – le leggi nazionali che la recepivano con un nuovo atto di legge, valido in tutta l’UE, che “potenziasse” gli obblighi degli operatori economici al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza per i pazienti e una maggiore trasparenza nei confronti degli utilizzatori. Da qui, la migliore definizione di prassi esistenti, ma un tempo lasciate, nella loro declinazione pratica, agli operatori stessi, e l’introduzione di nuovi obblighi (ad esempio, l’introduzione di EUDAMED, del sistema UDI, della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa, etc…).
Il nuovo testo di legge è stato accolto dagli operatori del settore come un atto doveroso. Sicuramente il risultato di uno sforzo ampio del legislatore di meglio regolare un settore ampio ed eterogeneo per tipologia di prodotto e varietà di dimensione degli operatori economici, ponendo attenzione a molteplici aspetti: dall’intero percorso di vita del dispositivo alla sua valutazione da parte degli organismi notificati (ON) – anch’essi messi, giustamente ed al pari degli altri operatori, sotto la lente di ingrandimento.
Nelle intenzioni dei legislatori i diversi dispositivi immessi in commercio nell’UE avrebbero dovuto essere tutti conformi, di fatto, a partire dal 26 maggio 2024 e, quindi, vi era la possibilità di immettere in commercio i dispositivi conformi alla Direttiva fino a questa data e di renderli disponibili o metterli in servizio fino al 26 maggio 2025. La realtà è stata ben diversa – anche a causa della pandemia di COVID-19, che già aveva portato a una prima proroga di un anno dell’applicabilità (26 maggio 2021): secondo un survey della Commissione UE, ad esempio, alla data del 24 ottobre 2022 solo il 24,5% dei fabbricanti aveva ottenuto la certificazione MDR, a fronte di una timeline di designazione dei diversi organismi notificati anch’essa dilatatasi nel tempo. Una situazione forse prevedibile (e forse prevista, ma con la volontà del legislatore di attendere ad intervenire per comunque spronare tutti gli operatori il più possibile all’adeguamento) vista, appunto, la minuziosità con cui l’MDR interviene nei diversi aspetti che riguardano i dispositivi medici.
È chiaro, quindi, che il legislatore si è trovato a dovere correre ai ripari: il rischio esisteva, e più che concreto, di causare seri problemi di fornitura al mercato, e ai sistemi sanitari nazionali, di dispositivi medici comunque utili per la salute dei pazienti solo per l’impossibilità burocratica di potere rinnovare i corrispondenti certificati nel tempo utile – dato che gli stessi ON si sono trovati in oggettiva difficoltà a far fronte praticamente alle richieste.
Da questo, la Proposta di modifica del Regolamento (UE) 2017/745 (attuata tramite un “Regolamento di modifica”), che riguarda l’estensione del periodo transitorio per i dispositivi che rispettano determinate condizioni.
In sostanza – per i dispositivi con certificati non ancora scaduti alla data di adozione della proposta o che non richiedevano secondo MDD l’intervento di un ON, ma lo richiedono per la valutazione di conformità al Regolamento, si articola in alcuni punti molto semplici.
Se il dispositivo, alla data del 26 maggio 2021, aveva un certificato CE ancora valido in accordo con l’MDD, questo resta valido:
Tuttavia, tutto questo è possibile solo se sono vere alcune importanti condizioni:
e il fabbricante:
È importante altresì notare come:
Ben diverso è, invece, il caso in cui i dispositivi abbiano un certificato di conformità MDD scaduto prima dell’entrata in vigore del Regolamento di modifica: l’immissione in commercio è comunque possibile fino alle date già indicate del 31 dicembre 2027 (classe III e IIb impiantabili) e 31 dicembre 2028 (IIb non impiantabili, IIa, I sterile o con funzione di misura) solo se:
In questo caso, l’Autorità Competente dispone il limite di tempo per sanare la non conformità: di norma non può eccedere i 12 mesi, pur potendo essere esteso in casi giustificati.
La proposta di modifica avanzata dalla Commissione prevede infine la cancellazione della data di “sell-off”: i dispositivi immessi legittimamente sul mercato a norma delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 26 maggio 2021 e i dispositivi immessi legittimamente sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2021 secondo quanto previsto per i legacy device, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio.
I fabbricanti, i cui certificati sono scaduti o scadranno al più tardi il 26 maggio 2024, devono individuare a breve le strategie corrette per garantire la legittima permanenza sul mercato dei dispositivi medici, in considerazione del fatto che si possono ragionevolmente prevedere tempi contenuti per l’adozione a livello comunitario della proposta di modifica e valutare con estrema attenzione come procedere, in relazione al caso applicabile.