Nel precedente articolo abbiamo esaminato nel dettaglio la definizione di “sorveglianza post-commercializzazione”, parlato del sistema di PMS e dei documenti su cui questo si regge.
Andremo oggi ad approfondire uno di questi documenti chiave: il Piano di PMS.
Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) impone al fabbricante, oltre alla definizione di una procedura di PMS generale, applicabile alla sua intera organizzazione, di generare un piano di sorveglianza post-commercializzazione per ogni dispositivo/famiglia di dispositivi che immette sul mercato; questo piano entrerà a far parte della Documentazione Tecnica di quel dispositivo, come previsto dall’Allegato III del Regolamento.
I contenuti essenziali di un piano di PMS sono anch’essi esplicitati dal MDR (Allegato III, punto 1), sia in termini di dati minimi da raccogliere e analizzare, sia in termini di altri contenuti legati all’analisi dei dati ed eventuali azioni conseguenti.
Secondo l’Allegato III, un piano conforme al MDR dovrà programmare la raccolta e l’analisi di almeno le seguenti informazioni:
Per queste informazioni il piano dovrà descrivere anche (Allegato III, punto 2):
Nel piano dovranno poi comparire i riferimenti alle procedure relative al sistema di PMS e altre procedure rilevanti che governano attività ad essa collegate, quali:
Sebbene nell’allegato III il Regolamento dettagli, a livello teorico, cosa un piano di PMS debba comprendere, la generazione di tale piano potrebbe non essere così scontata e immediata per un fabbricante.
A supporto del fabbricante, per questa attività, e in generale per la comprensione del sistema di PMS, dal 2020 è disponibile la ISO/TR 20416:2020 Medical devices — Post-market surveillance for manufacturers.
Lo standard indica anzitutto che le attività di sorveglianza post-commercializzazione dovrebbero essere pianificate precedentemente alla prima immissione sul mercato del dispositivo medico e aggiornate, se necessario, durante il ciclo di vita del prodotto, sulla base delle evidenze ottenute; fornisce poi un possibile indice dei contenuti del piano, puntualizzando che, per ogni dispositivo o famiglia di dispositivi, nel piano stesso dovrebbero essere documentati almeno:
Lo standard ISO/TR 20416:2020 dedica a ciascuno di questi punti una sezione esplicativa ricca di spunti pratici, nel corpo centrale, e diversi esempi negli allegati.
Tra quelli citati, ci soffermiamo ora su alcuni aspetti del piano di PMS che riteniamo complementari ai requisiti dell’Allegato III del MDR.
Il primo punto riguarda le tipologie di dati che è possibile raccogliere, così come le fonti da cui questi possono provenire: l’allegato A dello standard fornisce un elenco molto esaustivo di queste fonti di dati, che possono essere sia interne che esterne alla realtà aziendale, suggerendo anche per quali obiettivi ogni fonte può essere adatta.
Il secondo punto riguarda le responsabilità specifiche che il fabbricante dovrà assegnare all’interno della propria organizzazione per ciascuna attività di sorveglianza post-commercializzazione prevista.
Lo standard indica che l’alta direzione dovrebbe definire e assegnare responsabilità e autorità per le attività di sorveglianza post-market e dovrebbe garantire la disponibilità di risorse con indipendenza e competenza per le attività di sorveglianza post-market.
Il team di sorveglianza post-commercializzazione dovrebbe includere rappresentanti interfunzionali, (ad esempio risorse di progettazione e sviluppo, qualità, regolatorio, produzione, marketing e vendite, ecc.), tenendo conto delle dimensioni dell’organizzazione, della complessità o del rischio percepito del dispositivo medico e dalle responsabilità di ciascuna persona.
Tutte le funzioni definite come responsabili delle attività dovrebbero partecipare alla revisione e approvazione del piano di PMS, dove vengono fissati gli obiettivi della sorveglianza per quel determinato dispositivo e pianificate (metodi, frequenza ecc.) le varie attività da svolgersi.
Infine, l’allegato B propone esempi dei più comuni metodi di analisi dei dati, utilizzando dei grafici per facilitarne la comprensione.
Sebbene lo standard offra un valido approccio per la pianificazione delle attività di PMS, è bene tenere sempre a mente che i requisiti regolatori applicabili nella/le giurisdizione/i in cui il dispositivo è sul mercato sono prevalenti rispetto allo standard e occorre tenerne conto nella definizione del piano.
Ad esempio, nello scenario europeo dove vige il Regolamento (UE) 2017/45, dato che il Rapporto Periodico di Aggiornamento sulla Sicurezza (PSUR) deve essere aggiornato almeno una volta all’anno per i dispositivi medici di classe III e di classe IIb, e almeno ogni due anni per i dispositivi medici di classe IIa, le varie attività andranno pianificate con una frequenza tale da consentire di rispettare le tempistiche imposte dal legislatore riguardo all’aggiornamento degli PSUR.
Progettare un piano con queste caratteristiche può diventare una criticità per un fabbricante; ecco perché è importante approfondire questi temi e avere al proprio fianco un professionista capace di aiutare il fabbricante stesso a comprendere e soddisfare i requisiti applicabili.