“Il riconfezionamento e la rietichettatura di dispositivi medici sono attività comuni nel settore sanitario, ma è importante comprendere le regole che le governano per garantire la sicurezza dei pazienti ed assicurare la conformità dei dispositivi alla normativa vigente”
L’articolo 16 del Regolamento 2017/745 – Parte 1
L’ Articolo 16 “Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone” è una delle novità introdotte dal Regolamento 2017/745 (MDR) che non trova un corrispettivo nella precedente Direttiva 93/42/CEE (MDD).
In questo articolo a cura di Clariscience, ci soffermeremo sui primi due commi dell’articolo 16.
Ai sensi dell’MDR (Art. 2(30), il “fabbricante” è la persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale.
Il comma 1 dell’art.16 definisce quali azioni/operazioni compiute sul dispositivo medico portano un diverso soggetto, quale un distributore, un importatore o un’altra persona fisica o giuridica a configurarsi come “fabbricante” e quindi ad assumerne i suoi obblighi.
Ciò accade se un distributore, un importatore o un’altra persona fisica o giuridica:
Il comma 1 non si applica ai soggetti che montano o adattano per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato senza modificarne la destinazione d’uso.
Il comma 2 dell’art. 16 specifica i casi in cui determinate attività di importatori e distributori non sono considerate modifiche di un dispositivo che potrebbero influenzarne la conformità ai requisiti applicabili, ai sensi del punto c) del comma 1. In tali casi, importatori e distributori non assumono gli obblighi del fabbricante.
Questi casi includono:
Ma in riferimento a queste attività, cosa si intende per “necessarie per commercializzare” il dispositivo nello Stato membro interessato?
Questa domanda trova risposta nella linea guida MDCG 2021-26 – Questions and Answers on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 emessa nell’ottobre 2021 allo scopo di orientare gli operatori economici che svolgono una qualsiasi delle attività menzionate all’articolo 16, comma 2, lettere a) e b), in materia di rietichettatura e riconfezionamento dei dispositivi.
La MDCG 2021-26 specifica che “necessario per la commercializzazione” si riferisce alle condizioni che dovrebbero essere soddisfatte per commercializzare il dispositivo in quello Stato membro. Se sia necessaria un’attività di rietichettatura o riconfezionamento, dovrebbe essere analizzato caso per caso.
Esempi delle condizioni sopra menzionate possono includere:
Un’altra Q&A interessante nella linea guida è quella che precisa cosa si intenda per “modifica delle dimensioni del confezionamento”. Essa chiarisce che il frazionamento da parte di un importatore o distributore di grandi quantità di dispositivi (ricevuti ad esempio in un container o grosso imballo di spedizione) in quantità più piccole di dispositivi (ad esempio colli, lotti o singole unità nel loro confezionamento esterno – quello con cui viene messo a disposizione dell’utente finale come previsto dal fabbricante) non rientra in un’attività di “rietichettatura” o di “riconfezionamento” nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 (2), a condizione che il confezionamento esterno del dispositivo in questione, non venga compromesso.
Un ulteriore importante chiarimento offerto dalla linea guida riguarda le ulteriori informazioni che l’importatore o il distributore può fornire durante l’esecuzione delle attività di rietichettatura e/o riconfezionamento, in particolare quelle relativa alla tracciabilità. È assolutamente essenziale che il numero di lotto del fabbricante non venga modificato e continui ad apparire sull’etichetta; tuttavia ulteriori informazioni sui dispositivi rietichettati o riconfezionati possono essere fornite dall’importatore o dal distributore per maggiore chiarezza e per garantire la tracciabilità di tali dispositivi.
Si rimanda alla lettura della linea guida completa per i dettagli e altre domande interessanti.
Infine, è importante ricordare che, pur non assumendo gli obblighi dei fabbricanti, agli importatori e distributori che effettuino le attività di re packaging o relabeling ai sensi dell’art.16 (2) sono richiesti ulteriori adempimenti, descritti nei commi 3 e 4 dell’articolo 16, riguardanti l’SGQ (sistema di gestione della qualità) e le comunicazioni da inviare a fabbricante e Autorità Competente, a cui riserveremo un approfondimento dedicato.
L’articolo 16 del Regolamento 2017/745 disciplina misure importanti per garantire la sicurezza dei dispositivi medici sul mercato. Gli operatori economici che eseguono attività di riconfezionamento e rietichettatura devono comprendere le regole di questo articolo e adottare misure appropriate per garantire la conformità.