IP Pills di Bugnion Spa: “Il disegno o modello: il piccolo Principe della Proprietà Industriale”

a cura di Aldo Paparo, consulente in proprietà industriale presso Bugnion Spa

 

Dopo aver incoronato il marchio e il brevetto come i “sovrani” della Proprietà Industriale, è tempo di presentare il terzo protagonista della scena: il disegno o modello industriale.

Questa che segue non è una classifica di merito, né una gerarchia di importanza. È piuttosto una fotografia statistica. I numeri, infatti, raccontano una piccola monarchia globale della creatività e dell’innovazione. Secondo il rapporto World Intellectual Property Indicators 2025, nel 2024 sono stati depositati circa 15 milioni di marchi — il vero “Re” per popolarità — 6,6 milioni di brevetti — la “Regina” dell’innovazione tecnica — e 1,5 milioni di disegni e modelli, custodi dell’estetica e dell’identità visiva dei prodotti.

Numeri diversi, ruoli differenti, ma un obiettivo comune: trasformare le idee in valore giuridico ed economico.

Si proceda ora, come vuole l’etichetta, alle presentazioni, raccontando la nascita di questo Piccolo Principe. La sua storia è segnata da una chiara linea di demarcazione: un prima e un dopo l’armonizzazione europea. Inizialmente, ogni Paese europeo aveva leggi proprie, spesso divergenti, rendendo costoso e complicato proteggere un design in più Stati. La Direttiva 98/71/CE ha rappresentato il primo passo verso l’armonizzazione, imponendo agli Stati membri di allineare le proprie legislazioni nazionali sui requisiti di novità e carattere individuale (requisiti che verranno discussi più avanti). Il Regolamento (CE) n. 6/2002 ha introdotto il Disegno o Modello Comunitario (RCD), permettendo di ottenere una protezione unica e valida in tutta l’Unione europea tramite una singola domanda all’EUIPO.

In questo contesto evolutivo, anche l’Italia ha progressivamente adeguato il proprio sistema di tutela. Tutto ebbe inizio con il Regio Decreto del 25 agosto 1940, che per decenni ha disciplinato la tutela dei “modelli e disegni ornamentali”, proteggendo la forma estetica del prodotto. La Direttiva europea del 1998 è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 95 del 2001, che ha armonizzato i requisiti di tutela. Il Decreto Legislativo n. 30 del 2005 ha definitivamente sistematizzato la normativa sui disegni e modelli, integrandola nel Codice della Proprietà Industriale.

Senza addentrarsi nelle evoluzioni più tecniche del diritto, è lecito porsi alcuni quesiti. Se esiste una disciplina per proteggere il nome di un prodotto — il marchio — e una per proteggere la sua funzione tecnica — il brevetto — perché il design risulta ancora oggi significativamente meno utilizzato? Se è naturale pensare che un’idea possa avere un nome e possa avere una propria originalità, perché trascurarne la forma? La forma di un prodotto non ha forse pari dignità rispetto al proprio nome e al proprio contenuto?

È difficile rispondere a queste domande. Il timore di chi scrive è che, negli anni, si sia diffusa l’idea che il design non appartenga pienamente alla monarchia della Proprietà Industriale, ma rappresenti una prerogativa riservata a pochi eletti, quasi fosse materia di pertinenza esclusiva degli Dei dell’Olimpo.

In parte, questa percezione è stata influenzata dalla normativa. Per decenni, in Italia, si è parlato di modelli e disegni ornamentali, facendo riferimento a prodotti in grado di generare uno “speciale ornamento”. Inoltre, il design è stato spesso confuso o impropriamente associato alla tutela autoriale, che richiede il riconoscimento del cosiddetto “valore artistico”.

Ciò ha contribuito a diffondere l’idea che un prodotto tutelabile con una domanda di design debba appartenere ai settori più blasonati del Made in Italy, creato da designer geniali e presentare forme completamente controcorrente rispetto a quelle tradizionali presenti sul mercato. In altre parole, prodotti come lo spremiagrumi Juicy Salif di Philippe Starck (Alessi), la seduta Pratone del Gruppo Strum (Gufram) o il motociclo Vespa di Corradino D’Ascanio (Piaggio) sono universalmente riconosciuti come meritevoli di tutela, mentre prodotti appartenenti a settori quali il packaging, la meccanica o il biomedicale vengono spesso esclusi, erroneamente, da questa percezione.

Contrariamente al pensiero diffuso, non è necessario aver creato un prodotto destinato a essere esposto nella sezione Architecture & Design del MoMA. È sufficiente che il prodotto presenti una propria identità visiva.

Quindi, cosa è tutelabile? Il tutto ad eccezione di quello che non è visibile durante la normale utilizzazione del prodotto.

La norma (art. 31 del Codice della Proprietà Industriale) tutela l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura superficiale, dai materiali o dal suo eventuale ornamento.

L’ambito di applicazione è estremamente ampio: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici.

Vero è che non tutti possono essere Principi, per aspirare al riconoscimento della Corona è necessario dimostrare la propria unicità. La legittimità non deriva dal solo atto di nascita — il deposito della domanda — ma dal possesso di due qualità essenziali: la novità e il carattere individuale.

La novità rappresenta il primo requisito. Un design è considerato nuovo se nessun disegno o modello identico è stato reso accessibile al pubblico prima del deposito della domanda. Si considerano identici i design le cui caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.

Il carattere individuale rappresenta il secondo requisito. Un disegno o modello possiede carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella prodotta da qualsiasi design divulgato in precedenza.

L’utilizzatore informato è una figura intermedia tra il consumatore e il progettista: un soggetto che conosce il settore e che, osservando il prodotto, è in grado di percepirne le differenze rilevanti. Sussiste il carattere individuale del prodotto, se l’utilizzatore informato, vedendolo, non è rapito dalla cosiddetta sensazione di déjà-vu.

Se questi requisiti risultano soddisfatti, il prodotto può aspirare legittimamente al riconoscimento della Corona.

Ma la tutela del design non è solo una questione di requisiti. È anche una questione di tempestività e strategia. Un deposito effettuato senza ritardi consente di preservare la novità del prodotto e di consolidare una posizione giuridica chiara e difendibile. Tanto a livello italiano quanto a livello europeo è previsto un periodo di grazia di 12 mesi dalla prima divulgazione, ma affidarsi a questa finestra temporale dovrebbe rappresentare un’eccezione, non una regola operativa.

Il sistema offre inoltre strumenti flessibili ed efficienti. È possibile, ad esempio, proteggere con un’unica domanda una pluralità di prodotti appartenenti alla medesima classificazione, oppure estendere la tutela non solo al prodotto nella sua interezza, ma anche alle sue singole parti. La protezione può durare fino a 25 anni, un periodo sufficientemente lungo da accompagnare l’intero ciclo di vita commerciale della maggior parte dei prodotti industriali.

L’obiettivo di queste riflessioni è contribuire a riportare il piccolo Principe al posto che gli spetta nella dinastia della Proprietà Industriale. L’invito rivolto alle imprese è semplice: non attendere che un prodotto diventi iconico per proteggerlo. La tutela del design non è riservata alle creazioni destinate ai musei, ma a tutti quei prodotti che, nel loro settore, possiedono una propria identità e una propria riconoscibilità. (molto spesso, quando ciò accade, è troppo tardi per attivare una protezione efficace)

Un prodotto che al momento del lancio rappresenta una nuova proposta per il mercato può, nel tempo, acquisire una forte riconoscibilità e diventare un riferimento nel proprio settore. Quando ciò avviene, la possibilità di proteggerlo potrebbe essere definitivamente preclusa. Per questo motivo, la sua identità dovrebbe essere tutelata sin dall’inizio.

D’altronde, come ricorda il Piccolo Principe: “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano.”

Allo stesso modo, anche i grandi prodotti del design sono nati come oggetti nuovi, sconosciuti e vulnerabili. Alcuni sono diventati icone inimitabili. Altri sono stati prodotti di successo imitati. Qualcun altro non ha raggiunto le aspettative iniziali.

La differenza, spesso, non è stata solo nella loro forma, ma nella lungimiranza di chi ha scelto di proteggerla.

Innovare è umano, tutelare è Bugnion