T.A.R. Salerno n. 994/2024
Nell’ambito di una gara per la realizzazione di un’opera con fondi PNRR, la seconda classificata sosteneva avere l’aggiudicataria dichiarato il falso ai sensi del vecchio codice articolo 80, comma 5, lett. f-bis, o in alternativa d’avere fornito false o fuorvianti informazioni nel tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante (articolo 80, comma 5, lett. c-bis, sempre vecchio codice).
La circostanza atteneva al presunto mancato rispetto del principio di parità di genere, e dunque alla mancata esibizione della certificazione prevista dall’art. 46 bis d.lgs. n. 198/2006, nonché all’omessa adozione di specifiche misure atte a promuovere le parità generazionali e di genere come invece prevederebbe il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il TAR Salerno respinge in toto la tesi della ricorrente ricordando innanzitutto, in tema di falsità dichiarativa, l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n.ro 16/2020, secondo cui l’art. 80, comma 5, lettera f bis (previsione oggi inserita nel nuovo articolo 94), non solo aveva carattere residuale, ma comportava l’esclusione solo ove la dichiarazione fosse stata oggettivamente falsa e non, come nel caso di specie, suscettibile di interpretazione giuridica. Dall’offerta dell’aggiudicataria, inoltre, non si potevano ravvisare nemmeno informazioni false o fuorvianti poiché era rinvenibile una situazione che mostrava il conferimento di incarichi apicali a soggetti di genere femminile ed un rapporto tra uomini e donne, nelle nuove assunzioni, a favore delle seconde.
Pertanto nel caso specifico stabilire se l’aggiudicataria avesse o meno rispettato il principio di parità di genere null’altro era che questione interpretativa, e dunque se l’S.A. nell’aggiudicare avesse tenuto conto non già della proporzione tra donne e uomini complessivamente assunti ma del dato disaggregato sulle nuove assunzioni (nello specifico 2 donne nel corso del 2022 e 1 uomo nel 2021).
Per quanto riguarda la mancata produzione del Certificato di parità di genere, ex art. 46 bis d.lgs. 198/2006, richiesto dal Bando di gara così come dalla disciplina generale, è stato tuttavia ritenuto dal collegio come non rientrante nelle procedure di gara finanziate in tutto o in parte con fondi del PNRR.
È bene sottolineare però, a giudizio degli scriventi, che la pronuncia del TAR non dovrebbe comportare comunque un’esenzione generalizzata dall’obbligo di rispettare il principio di parità di genere nelle procedure di gara PNRR. Le imprese partecipanti a tali procedure dovranno adottare misure concrete per promuovere la parità d’opportunità tra uomini e donne, in conformità con la normativa applicabile e con quanto richiesto dai bandi di gara.
Avv. Gianluca Seminara
Avv. Adriano Colomban