“Molte le questioni aperte: è urgente che si consolidi un orientamento interpretativo sui costi della manodopera” a cura dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

T.A.R. Campania 3615 del 07/06/2024

Stanno diventando numerose le pronunce dei Tribunali amministrativi in tema di tutela dei lavoratori e costi della manodopera. Una questione tutt’altro che banale e che sta portando a visioni altalenati e talune volte contrastanti nell’interpretazione delle norme di riferimento. È noto infatti che il nuovo codice degli appalti abbia introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di individuare i costi della manodopera (analogamente ai costi della sicurezza).

Le questioni che si stanno profilando sono sostanzialmente due: la prima è se le S.A. siano effettivamente in grado di verificare a monte la congruità della manodopera nei cantieri ai fini dello scorporo dei relativi costi. La seconda è se tali costi siano poi ribassabili o meno da parte dell’operatore e se il bando di gara debba contenere tale divieto.

Per maggiore chiarezza si rimanda ad un interessante approfondimento pubblicato dallo Studio Stefanelli dove viene affrontata la tematica alla luce della posizione espressa da ANAC e delle prime pronunce giudiziali, anche sul tema del “ribasso”.

Difatti Il tema dello scorporo dei costi della manodopera si intreccia anche con il nuovo obbligo per le stazioni appaltanti (art.11 del Codice) di individuare il CCNL da applicare, consentendo all’operatore economico di indicare un proprio contratto collettivo dimostrando mediante una “dichiarazione di equivalenza” l’applicazione delle medesime tutele ai lavoratori impiegati nell’appalto.

La vicenda oggi affrontata dal TAR Campania, e qui in commento, aggiunge sicuramente un altro tassello interpretativo, ma non può certo dirsi risolutiva delle varie questioni. Il Tribunale in questo caso è stato interpellato da una concorrente prima classificata e successivamente esclusa per non aver indicato separatamente gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera.

La concorrente sosteneva che il modello allegato alla documentazione di gara fosse in formato PDF non editabile e non prevedeva l’integrazione di tali dati. Inoltre l’impresa dichiarava di aver considerato, nel prezzo offerto, i costi della sicurezza e della manodopera (pur non scorporandoli).

Innanzitutto il TAR campano precisa che la norma codicistica (art. 108 del D.Lgs. 36/2023) sarebbe integrativa della legge di gara, rendendo comunque obbligatoria la specificazione dei costi, indipendentemente da eventuali lacune nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante. Pertanto che il fac-simile di offerta nel caso specifico non fosse editabile diveniva irrilevante, non potendo l’offerente esimersi dall’obbligo d’indicazione.

Se è vero dunque che il TAR ha applicato il comma 9 dell’art. 108 [“..nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…”], ci si domanda però se non intendesse anche esentare la S.A. dallo specificare i relativi costi, lasciando tale onere interamente e unicamente agli operatori economici.

Si rimanda sul punto ad un precedente articolo a firma dell’avv. Andrea Stefanelli dove il TAR Basilicata da un lato sanciva la possibilità di ribasso dei costi da parte dell’operatore, aderendo quindi all’indirizzo che darebbe prevalenza alla potestà dell’operatore economico, ma dall’altro specificava l’onere del concorrente d’impugnare (tempestivamente) il bando e il capitolato, senza dunque attendere il provvedimento finale della procedura, ove la S.A. non avesse indicato e dunque scorporato i costi della manodopera. Pertanto in quel caso i Giudici acconsentivano al ribasso, purché l’Amministrazione indicasse comunque in maniera chiara l’indicazione e lo scorporo dei costi.

Il combinato disposto di queste pronunce non può far altro che suggerire molta prudenza agli operatori, e nell’attesa che si consolidi un orientamento interpretativo univoco (che sia di stampo giurisprudenziale o normativo), è consigliabile una attenta analisi della disciplina di gara e di procedere in ogni caso sempre all’indicazione dei suddetti costi. Nel frattempo si rimanda nuovamente al nostro approfondimento.

Avv. Adriano Colomban

Avv. Gianluca Seminara

 

Abstract: anche se non previsto dal bando o dal fac-simile di offerta l’operatore economico è comunque tenuto a quantificare ed indicare gli oneri per la sicurezza e i costi per la manodopera, pena l’esclusione dalla procedura d’appalto