A cura di Lisa Preti, consulente in brevetti presso Bugnion Spa
Se fino a qualche anno fa Copyright e Diritto d’autore erano termini utilizzati principalmente da artisti, cantanti e scrittori, nell’era informatica questo tema riguarda una più ampia fetta di professionisti. Per chi opera nel campo dei software e delle risorse digitali, infatti, questi termini hanno oggi assunto una notevole rilevanza. A prescindere dal campo di applicazione, il loro obiettivo però è comune: tutelare tutte quelle opere che sono state realizzate dalla creatività e dall’ingegno del loro autore.
Sebbene nel linguaggio comune siano usati in modo intercambiabile, Copyright e Diritto d’autore affondano le radici in tradizioni giuridiche distinte.
Il Diritto d’Autore, tipico dei paesi di tradizione latina (Civil Law) come l’Italia, mette al centro la figura dell’autore. Si divide in due rami principali:
Al contrario, il Copyright nasce nei paesi di Common Law (come Stati Uniti e Regno Unito) con un approccio più pragmatico e commerciale. Il termine stesso, “diritto di copia”, suggerisce che il focus sia meno sul legame sentimentale tra autore e opera e più sulla protezione dell’investimento e sulla gestione della riproduzione del bene.
Il Diritto d’autore
Il diritto d’autore consente all’autore di poter disporre in maniera esclusiva delle sue opere, rivendicandone la paternità e decidendo se, come e quando pubblicarle. Oltre alla facoltà di opporsi a ogni modifica non autorizzata, garantisce il diritto di ricevere i relativi compensi economici.
Nell’istituto legale del diritto d’autore, il diritto nasce automaticamente con la creazione dell’opera. A differenza di quanto previsto per i brevetti e i marchi, non è necessario adempiere a formalità amministrative. Per la paternità dell’opera non è richiesto, cioè, alcun deposito, ma è sufficiente dimostrare di esserne l’autore e di averla creata prima di altri. In questo contesto, il deposito (ad esempio alla SIAE in Italia) serve a precostituire una prova certa dell’identità dell’autore e della data di creazione.
L’autore dell’opera gode di diritti morali (paternità, integrità dell’opera) che sono inalienabili. Ad esempio, se un autore vende tutti i diritti di sfruttamento economico di una canzone a una multinazionale, questi resterà sempre l’autore e potrà opporsi a modifiche che danneggiano il suo onore o la sua reputazione.
Il titolare dell’opera è sempre la persona fisica che l’ha creata. Se un dipendente scrive un testo, il diritto d’autore nasce in capo a lui (anche se i diritti economici passano al datore di lavoro per contratto).
Il diritto d’autore prevede, dunque, diritti morali e diritti patrimoniali. I diritti morali tutelano l’autore anche in caso di cessione dell’opera e riguardano il nome, l’autenticità dell’opera e così via. I diritti patrimoniali, invece, assicurano all’autore lo sfruttamento commerciale dell’opera tramite diffusione, riproduzione e rappresentazione. A differenza dei diritti morali, quelli patrimoniali hanno una durata temporale, sono cedibili a terzi e sono validi per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Il Copyright
“Copyright” significa letteralmente diritto di copia e serve per assicurare all’autore il suo diritto esclusivo di utilizzo dell’opera. In altre parole, un’opera coperta da copyright è un’opera i cui diritti sono tutti riservati. Non è possibile, quindi, realizzarne una copia senza autorizzazione. Grazie ai diritti di copyright, dunque, gli autori sono tutelati dall’uso improprio delle loro creazioni. Potremmo, cioè, definire il copyright una sorta di sinonimo dei diritti patrimoniali citati più sopra.
Fino a qualche decennio fa, negli USA era obbligatorio registrare l’opera e apporre il simbolo © per ottenere protezione. Oggi, grazie a trattati internazionali (come la Convenzione di Berna), anche nel copyright la tutela è diventata automatica, ma, sempre negli USA, la registrazione presso il Copyright Office rimane fondamentale se si vuole fare causa a qualcuno e chiedere i danni “statutari” (quelli prestabiliti dalla legge).
Nel sistema del copyright, i diritti morali sono molto più deboli o quasi inesistenti. L’opera è vista come un bene commerciale. In molti casi, l’autore può rinunciare contrattualmente a essere citato o può permettere che l’opera venga stravolta dal nuovo proprietario senza potersi opporre.
Infine, una differenza sostanziale riguarda la titolarità: nel copyright esiste il concetto di ‘work made for hire’, secondo cui il titolare legale può essere il datore di lavoro o il committente, e non la persona fisica che ha materialmente realizzato l’opera.
Un piccolo mito da sfatare
Spesso si crede che il simbolo © appartenga solo al mondo americano. In realtà, è diventato un simbolo universale usato anche nei paesi di diritto d’autore per comunicare chiaramente: “Questa opera è protetta, non copiarla”. Usarlo in Italia è corretto e consigliato, anche se la protezione esiste a prescindere dal simbolo.
In definitiva, sebbene nel linguaggio comune i termini vengano spesso confusi, è fondamentale riconoscere che copyright e diritto d’autore non sono sinonimi. Mentre il primo nasce per tutelare prevalentemente l’investimento commerciale e la copia dell’opera, il secondo mette al centro la figura del creatore e il suo legame indissolubile con l’opera stessa. In Italia e in Europa, è dunque più corretto e tecnicamente appropriato parlare di diritto d’autore, un sistema che garantisce tutele morali inalienabili che il modello anglosassone non sempre prevede.
Comprendere questa differenza non è solo una questione di forma, ma il primo passo per navigare con consapevolezza nel mondo della proprietà intellettuale e proteggere correttamente il valore di ogni creazione.
Innovare è umano, tutelare è Bugnion