Avv. Laura Asti, Avv. Eleonora Pettazzoni
I recenti interventi del legislatore che direttamente o indirettamente assumono rilevanza in relazione al D.lgs. 231 sono tanti e di una portata tale da dover indurre le organizzazioni ad interrogarsi seriamente se l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione 231 sia un adempimento da cui possano ancora prescindere.
Analizziamo brevemente le novità più recenti e di maggiore impatto.
Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), efficace dal 1/7/2023, disciplina all’art. 94 le cause di esclusione automatica dalle procedure di gara dell’operatore economico.
In particolare, l’art. 94, comma 3, prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico contro cui sia stata pronunciata una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna o contro cui sia stata comminata una sanzione interdittiva ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Sempre l’art. 94 al comma 1 stabilisce che sia causa di esclusione automatica la condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna per uno dei reati elencati nelle lettere da a) a h); molti dei reati elencati rientrano anche nel corposo elenco dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001.
Tra questi la Legge 137/2023 ha aggiunto tra i reati contro la pubblica amministrazione la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).
L’art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 103 a 1.032 euro chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara pubblica o ne allontana gli offerenti.
L’art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 103 a 1.032 euro chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
Il Codice dei contratti pubblici prevede anche cause di esclusione non automatica dell’operatore e, tra queste, assume rilevanza la previsione di cui all’art. 95, comma 1 lettera e) che prevede che la stazione appaltante escluda l’offerente che abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Il successivo art. 98 che indica in modo tassativo quali siano i gravi illeciti professionali prevede tra i presupposti la contestata o accertata commissione di uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (art. 98, comma 1 lettera h) n. 5).
La Legge 56 del 29 aprile 2024 di conversione del DL 19/2024 (Decreto PNRR) è intervenuta sull’art. 18 del D.lgs. 276/2003 reintroducendo a far data dal 2 marzo 2024 la rilevanza penale delle fattispecie di somministrazione abusiva, appalto e distacco illeciti, sia a carico del somministratore (o appaltatore) che dell’utilizzatore (o committente), estendendo a quest’ultimo anche la responsabilità in solido con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali.
I reati di cui al testo novellato dell’art. 18 del D.lgs 276/2003 comportano un rischio evidente in termini di sanzioni e di responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti ma anche un rischio più nascosto collegato ancora una volta alle previsioni del D.lgs. 231/2001.
Tra i reati tributari (art. 25 quinquesdecies) il D.lgs. 231/2001 contempla anche la “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e l’ ”Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. L’emissione di fatture inesistenti per appalti di servizi mai conclusi volta in realtà a mascherare un’attività illecita di somministrazione di manodopera è ritenuta funzionale ad abbattere i costi di esercizio mediante la detrazione di costi fittizi; le conseguenze in ambito 231 comportano sia sanzioni pecuniare che possibili sanzioni interdittive quali la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Legge 90 del 28 giungo 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” ha modificato in modo consistente l’art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 (Reati informatici e trattamento illecito di dati). La legge 90/2024 mira a rafforzare la disciplina in tema di cybersecurity e interviene su vari fronti, tra cui appunto quello della responsabilità amministrativa degli enti aumentando in modo consistente le sanzioni pecuniarie e introducendo nuove fattispecie di reato quale l’estorsione informatica.
Le novità qui illustrate ma anche la semplice lettura del catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 danno l’evidenza di come il legislatore sempre più spesso sposti sull’impresa, in quanto ente giuridico, la responsabilità di comportamenti illeciti in ambiti sempre più numerosi e complessi e che, di fatto, coinvolgono tutte le attività e i processi aziendali.
Il Modello Organizzativo 231 diventa sempre più strumento indispensabile per prevenire la commissione di reati e, ove necessario, per godere dell’esenzione dalla responsabilità amministrativa degli enti.