Il delicato equilibrio tra interesse all’accesso e tutela di segreti tecnici e commerciali” a cura dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

[Tar Roma, sez. I quater, 26.02.2024 n. 3811]

Nei segmenti di mercato in cui il know-how acquisito nel corso degli anni dall’impresa rappresenta un elemento vincente, la salvaguardia di tale patrimonio immateriale assume un’importanza notevole.

Nella sentenza oggi in commento, il TAR capitolino dà atto di questo principio affermando in termini chiari quanto sia essenziale in alcune circostanze dimostrare la stretta indispensabilità di avere accesso ad una informazione se trattasi di un dato imprenditorialmente sensibile, coperto da segreto commerciale.

Il Giudice si è pronunciato su un ricorso proposto dalla quarta classificata ad una gara con cui quest’ultima chiedeva l’annullamento del parziale diniego di accesso agli atti opposto dall’Anac alla propria – generica – istanza di accesso.

La ricorrente sosteneva che tale diniego non potesse essere giustificato da presunti segreti tecnici e commerciali dichiarati dalle controinteressate sul presupposto che la natura pubblica della gara varrebbe a rendere sempre prevalenti le esigenze di difesa rispetto a quelle di riservatezza.

L’Anac e le controinteressate, tuttavia, si opponevano alla tesi avversaria sostenendo che la richiesta di ostensione documentale integrale da parte della ricorrente era priva di qualsiasi prova circa la stretta indispensabilità delle informazioni oscurate all’esercizio del proprio diritto di difesa.

Il collegio richiamando la disciplina di riferimento di cui all’art. 53 comma 5 e comma 7 del D.lgs. 50/2016 ha rammentato che al generale principio di accessibilità agli atti fanno eccezione le “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali” e che tale eccezione può essere superata solo mediante una valida prova che l’accesso sia “necessario ai fini della difesa in giudizio…”.

In tali casi, infatti, l’Amministrazione che riceve la richiesta, sarà chiamata a operare un bilanciamento tra le esigenze di tutela del segreto dimostrate dai controinteressati e l’utilità delle informazioni alla difesa in giudizio, provate dal richiedente. Il tenore probatorio è dunque la chiave per il convincimento della S.A.

Di particolare interesse, poi, l’ulteriore precisazione svolta dal Collegio: se, come nel caso in questione, la legge di gara contiene clausole volte a premiare l’originalità delle proposte, l’onere di prova dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta è alleggerito.

La griglia di valutazione predisposta dalla S.A per la procedura in esame prevedeva infatti l’attribuzione di un punteggio premiale per le abilità organizzative, gestionali e informatiche dei concorrenti, elementi fortemente caratterizzanti l’identità di un’impresa e rivelatori del proprio know-how.

In casi come questi – sentenziano i giudici – la motivazione a giustificazione della tutela di segreti tecnici e commerciali può essere desunta anche per relationem dalla sola consultazione dei documenti di gara; sicché lo sforzo probatorio per le imprese cui appartiene l’informazione occulta risulta attenuato, mentre quello per l’impresa richiedente, automaticamente accentuato.

È proprio sulla scorta di questa ricostruzione che il giudice ha avallato la posizione delle imprese controinteressate e respinto il ricorso dell’impresa istante, non avendo quest’ultima fornito sufficiente prova dell’essenzialità delle informazioni richieste per esigenze difensive, il suo interesse è stato ritenuto recessivo rispetto al prevalente diritto alla riservatezza.

Un’ulteriore pronuncia che consacra il principio per cui quando l’accesso agli atti interferisce con segreti tecnici o commerciali, a meno che il richiedente non dimostri puntualmente la totale impossibilità di difendere i propri interessi senza la disponibilità di quelle informazioni, l’accesso non può accordarsi, in quanto il pregiudizio inferto alla segretezza del know-how risulterebbe ingiustificato.

Avv. Eleonora Pettazzoni

Dott.ssa Elisa Colona