“Digitalizzazione: uno strumento preordinato alla massima partecipazione alle gare” a cura dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

TAR Catanzaro n. 497 / 2024

In tema d’appalto di lavori una concorrente lamentava l’aggiudicazione della prima graduata in quanto soggetto privo dei requisiti di qualificazione. In particolare avrebbe difettato l’aggiudicataria del possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS21, tanto è vero che al fine di sopperire avrebbe dichiarato di voler costituire un’ATI con società terza in possesso delle necessarie caratteristiche.

Tuttavia dell’ATI non v’era formalmente traccia, in quanto:

  • la gara veniva espletata unicamente in forma telematica permettendo la partecipazione dei concorrenti anche sotto forma di raggruppamento,
  • tuttavia l’aggiudicataria, e parimenti la supposta mandante d’ATI, si erano registrate singolarmente e separatamente al portale telematico e non quale raggruppamento,
  • inoltre l’offerta tecnica presentata dalla aggiudicataria non risultava sottoscritta anche dall’altra società che si supponeva in ATI e dunque non poteva dirsi riconducibile ad entrambe (tanto è vero che riportava la carta intesta un unico nominativo),
  • la registrazione “singola” delle imprese che avrebbero dovuto formalmente invece costituirsi in ATI non poteva dirsi un errore meramente formale di registrazione, bensì sostanziale, andando ad inficiare la veridicità della dichiarata partecipazione in ATI.

Il Tribunale Amministrativo effettivamente rilevava che dalle disposizioni di gara e del sistema telematico in uso alla Stazione Appaltante l’operatore costituito in RTI avrebbe dovuto associarsi alle mandanti mendiate la funzione “aggiungi partecipante” e non procedere ad autonome registrazioni singole. Tuttavia dalla lettura delle offerte di gara si comprendeva come il raggruppamento tra aggiudicataria e mandante era dichiarato come costituendo (entrambe le società iscritte alla gara ne davano conferma nei rispettivi DGUE) e dunque a nulla rilevando che l’RTI fosse o meno formalmente già costituito.

Per quanto sopra il collegio ha ritenuto altresì superabile la mancata sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica da parte di entrambe le componenti della costituenda RTI, poiché nel complesso della documentazione prodotta si evincevano altri documenti riconducibili ad entrambi, quali l’offerta economica, la dichiarazione di impegno a costituire l’ATI e la polizza fideiussoria intestata ad ambo i soggetti, ed in generale la documentazione amministrativa.

Pertanto i Giudici hanno preferito la sostanza alla forma, così da salvaguardare l’offerta ritenuta migliore dalla Stazione Appaltante.

Avv. Adriano Colomban