Fino quando potranno essere commercializzati i dispositivi IVD legacy?
Il Regolamento UE 2017/746 (IVDR) relativo all’immissione in commercio in EU dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), entrato in vigore il 26 maggio 2017, è applicato dal 26 maggio 2022. Per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle modifiche introdotte, e al fine di scongiurare il rischio di carenze di dispositivi diagnostici in vitro sul mercato, il testo di legge stabilisce un periodo transitorio, durante il quale è ancora possibile – a certe condizioni – continuare ad immettere sul mercato o mettere in servizio dispositivi IVD conformi alla normativa precedente (la Direttiva 98/79/CE (IVDD), a fianco dei dispositivi già conformi alle nuove prescrizioni.
Secondo quanto indicato all’articolo 110 del IVDR sulle disposizioni transitorie, la condizione essenziale da rispettare per immettere sul mercato o mettere in servizio dispositivi IVD conformi alla IVDD dopo la data di applicazione dell’IVDR, è che la progettazione e la destinazione d’uso prevista di questi dispositivi non siano modificate significativamente e che i dispositivi continuino a rispettare i requisiti della Direttiva IVDD che erano applicabili nel momento dell’immissione in commercio. Il periodo transitorio è iniziato alla data di applicazione del Regolamento (26 maggio 2022) e ha scadenze differenziate in relazione alla classe di rischio del dispositivo:
Classificazione IVDR | Scadenza |
classe D – alto rischio per la salute individuale e pubblica | 26 maggio 2025 |
classe C – alto rischio individuale e/o moderato per la salute pubblica | 26 maggio 2026 |
classe B e classe A sterili – basso rischio | 26 maggio 2027 |
I dispositivi in vitro conformi alla IVDD già immessi sul mercato alla data di applicazione del Regolamento IVDR (26 maggio 2022), possono essere mantenuti in commercio senza limitazioni temporali, fino a scadenza o ad esaurimento, in quanto un successivo atto di legge, il Regolamento UE 2023/607, ha eliminato la clausola di “sell-off” originariamente prevista dal IVDR. È importante sottolineare che dalla data di applicazione del Regolamento IVDR i dispositivi legacy immessi sul mercato sono comunque soggetti ai nuovi obblighi previsti in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione.
I dati diffusi dalla Commissione Europea (Notified Bodies Survey on certifications and applications (MDR/IVDR), marzo 2024), mostrano che ad oggi gli IVD attualmente sul mercato che non hanno ancora completato la transizione al nuovo regolamento, e non sono stati sostituiti da nuovi dispositivi sono un numero considerevole. Per questo motivo, la Commissione Europea ha recentemente proposto una modifica al IVDR che mira a mitigare il rischio di carenza di dispositivi diagnostici essenziali per le istituzioni sanitarie, concedendo ai fabbricanti e agli organismi notificati più tempo, a determinate condizioni, per completare le necessarie procedure di valutazione della conformità, anche in considerazione del fatto che molti fabbricanti di IVD sono piccole e medie imprese.
La proposta prevede l’estensione del periodo di transizione in base alla classe di rischio del dispositivo:
Classificazione IVDR | Scadenza proposta: |
classe D – alto rischio per la salute individuale e pubblica | 31 dicembre 2027 |
classe C – alto rischio individuale e/o moderato per la salute pubblica | 31 dicembre 2028 |
classe B e classe A sterili – basso rischio | 31 dicembre 2029 |
Tale estensione del periodo di transizione sarebbe soggetta però a diverse condizioni:
La proposta prevede inoltre che i fabbricanti debbano dare un preavviso di almeno sei mesi alle autorità competenti, ai distributori e alle istituzioni sanitarie se intendono interrompere la fornitura di IVD in modo che gli Stati membri abbiano più tempo per intervenire per garantire l’assistenza ai pazienti.
È stato stimato che con l’applicazione del Regolamento IVDR, circa l’80% dei dispositivi IVD dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte degli organismi notificati, per la maggior parte di essi per la prima volta. Considerando la complessità dei nuovi requisiti normativi, nonostante ci sia la possibilità che vengano concesse delle proroghe in merito alle attuali scadenze, le autorità competenti e gli organismi notificati sollecitano i fabbricanti a muoversi in anticipo, per non correre il rischio di non riuscire a completare la transizione al IVDR entro la fine del periodo transitorio, considerando anche la difficoltà di identificare organismi notificati disponibili per la valutazione dei dispositivi. Scegliere di farsi accompagnare fin d’ora da consulenti qualificati può essere d’aiuto per elaborare la strategia più opportuna per riuscire a completare con successo la transizione.