Avv. Eleonora Pettazzoni Studio Legale Stefanelli & Stefanelli
Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza del 15/10/2024, nr. 8278
L’Ordinanza del Consiglio di Stato oggi in commento affronta il delicato tema del bilanciamento tra diritto di difesa e tutela dei segreti commerciali in un contesto di appalto pubblico.
La controversia vede protagonisti le due società aggiudicatarie di una gara per la progettazione e costruzione di un impianto di alimentazione elettrica per navi nei porti della Sardegna e l’azienda seconda classificata, che contesta l’assegnazione dell’appalto e, per farlo, presenta a monte una richiesta di accesso all’intera offerta tecnica delle aggiudicatarie.
L’ordinanza discute anzitutto sul concetto di “accesso difensivo”, che nel diritto amministrativo garantisce al concorrente il diritto di visionare documenti riservati, inclusi segreti tecnici e commerciali, qualora sia indispensabile per la difesa in giudizio. Tuttavia, tale principio sembra entrare in potenziale conflitto con la normativa dell’Unione Europea, che tende invece a preservare i segreti commerciali in ambito concorrenziale
Il Consiglio di Stato segue una struttura logica ben precisa per analizzare e motivare la questione da sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE):
Considerato quindi il contrasto tra la normativa italiana e quella europea, e l’importanza di risolvere tale conflitto, il giudice sospende il procedimento e formula un quesito pregiudiziale alla CGUE, ossia se:
“se l’art. 39, direttiva 2014/25/UE – da cui si desume, così come dall’art. 28 direttiva 2014/23/UE e dall’art. 21 direttiva2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo – osti alla disciplina nazionale contenuta nell’art. 53 comma 6, d.lgs. 50/2016, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
Il Giudice specifica altresì che una risposta affermativa della CGUE implicherebbe la necessità di riformulare la disciplina italiana, introducendo modalità che tengano conto sia del diritto alla difesa sia della tutela dei segreti commerciali.
Non ci resta che attendere.