Per tutti i dispositivi medici diversi dai dispositivi su misura, i fabbricanti sono tenuti a redigere e a mantenere aggiornata una Documentazione Tecnica secondo gli Allegati II e III del Regolamento (UE) 2017/745 (anche chiamato MDR). Lo scopo della documentazione tecnica è quello di documentare la conformità del dispositivo alle prescrizioni del MDR e di consentirne la valutazione.
L’allegato II, sulla DOCUMENTAZIONE TECNICA, descrive accuratamente tutte le informazioni che devono essere in essa incluse. L’allegato III ha invece per oggetto specifico la DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLA SORVEGLIANZA POST- COMMERCIALIZZAZIONE.
Nell’incipit di entrambi gli allegati viene ribadito il requisito fondamentale che tutta la documentazione deve essere presentata in maniera chiara, organizzata, inequivocabile e in formato facilmente consultabile.
Vediamo nel dettaglio i contenuti della Documentazione Tecnica secondo l’allegato II.
I contenuti da includere sono suddivisi in 6 punti principali.
Questo punto è articolato in due sottopunti:
Il punto 2 richiede che nella Documentazione Tecnica sia inclusa la serie completa di:
Il punto 3 prevede che siano racchiuse nella Documentazione Tecnica:
La documentazione relativa al punto 4 deve contenere le informazioni relative alla dimostrazione della conformità ai requisiti che risultano applicabili al dispositivo tenendo conto della sua destinazione d’uso e una spiegazione del motivo per cui gli altri requisiti non sono applicabili. La dimostrazione della conformità deve riportare:
Il punto 5 indica che la documentazione tecnica deve contenere informazioni concernenti:
La sezione 6 richiede che nella documentazione tecnica siano forniti i risultati e le analisi critiche di tutte le verifiche e convalide eseguite e/o di studi effettuati al fine di dimostrare la conformità del dispositivo alle prescrizioni del MDR e in particolare ai GSPR applicabili.
Questi includono dati sia preclinici che clinici (punto 6.1), come applicabili al dispositivo, quali ad esempio:
Informazioni supplementari per specifici casi
Informazioni supplementari sono inoltre necessarie per casi specifici, quali ad esempio dispositivi:
Per questi dispositivi particolari, al punto 6.2 dell’allegato II sono indicate le informazioni specifiche richieste all’interno della Documentazione Tecnica.
La sorveglianza post-commercializzazione all’interno della Documentazione Tecnica
La Documentazione tecnica deve poi essere completata con la parte relativa alla sorveglianza post-commercializzazione, di cui si occupa l’Allegato III del MDR: essa comprende, per ogni dispositivo/famiglia di dispositivi, il piano di sorveglianza post-commercializzazione e il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, di cui all’art.86 del MDR, o il rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione di cui all’art. 85 per i dispositivi di classe I.
La Documentazione Tecnica dei dispositivi su misura
Per quanto riguarda invece i dispositivi su misura, sebbene gli Allegati II e III del MDR non siano applicabili, i fabbricanti sono comunque tenuti a redigere e tenere aggiornata una documentazione inerente al dispositivo che essi producono. Tale documentazione è soggetta ai requisiti dell’allegato XIII, punto 2 del MDR: essa deve indicare, come minimo, il luogo o i luoghi di fabbricazione, e permettere di comprendere la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del dispositivo.
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